Rivalutazione terreni e partecipazioni: ci risiamo

Dal lontano 2002 la Legge di Stabilità (allora denominata Legge Finanziaria) riapre annualmente i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e per la rideterminazione delle partecipazioni in società. Ecco le nuove imposte da versare.

La Legge Finanziaria 448/2001 ha istituito, per la prima volta, la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni e da allora tale facoltà è sempre stata prorogata di anno di anno, tanto che, ormai, ci si aspettava che tale norma venisse stabilizzata e resa applicabile in via definitiva.

La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ripropone invece tale agevolazione indicando, quale data di riferimento per il possesso di tali beni, quella del 1 gennaio 2015.

La rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni consente di ridurre il carico fiscale in caso di vendita del bene stesso; con riferimento alla nuova perizia sui beni (magari rivalutati al ribasso) si può risparmiare sulla plusvalenza di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, poiché l’imponibile della cessione del bene risulterà ridotto.

Possono beneficiare dell’opzione:

  • persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni fuori del regime d’impresa;
  • società semplici e soggetti assimilati;
  • enti non commerciali per i beni fuori dall’esercizio dell’attività commerciale;
  • soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia.

La rivalutazione può riguardare anche beni già affrancati tramite altre agevolazioni, scomputando dall’importo dovuto quanto già versato.

Scadenze e imposte

I soggetti sopra citati che, alla data del 1 gennaio 2015, possiedono partecipazioni e terreni possono decidere di rivalutare tali beni entro il 30 giugno 2015, versando un’imposta sostitutiva che dal 2015 risulta raddoppiata ed è pari al:

  • 4% (in precedenza il 2%) del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • 8% (in precedenza il 4%) del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e i terreni.

Il versamento dell’imposta può avvenire:

  • in unica soluzione, entro il 30 giugno 2015;
  • in tre rate annue di pari importo, maggiorate del 3% annuo.

Il 30 giugno 2015 scade anche il termine per l’asseverazione della perizia giurata di stima, che deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa previa richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Nel caso di rivalutazione ripetuta negli anni per i medesimi terreni o per le medesime partecipazioni è possibile detrarre l’imposta sostitutiva già versata nelle precedenti occasioni o richiedere il rimborso dei versamenti effettuati, così come previsto dal D.L. 70/2011.

Rita Martin – Centro Studi CGN