Termini per l’invio dei modelli Certificazione Unica 2018

Anche quest’anno, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998, i sostituti d’imposta sono chiamati a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le Certificazioni Uniche complete dei dati fiscali e contributivi.

Dati da trasmettere all’Agenzia delle entrate

Il file da trasmettere all’Amministrazione finanziaria, in generale, dovrebbe comprendere le Certificazioni Uniche che attestano sia le tipologie di redditi che devono essere inserite nella dichiarazione precompilata sia quelle che non devono essere indicate. Tuttavia, è facoltà dei sostituti inviare in un primo momento i soli dati destinati alla dichiarazione precompilata; la scadenza per l’invio di dette ultime Certificazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, è il 7 marzo 2018.

Dati per il modello 730 precompilato

Oltre ai redditi di lavoro dipendente, al fine di delineare il perimetro degli altri redditi da inviare obbligatoriamente entro il 7 marzo, può essere utile fare riferimento ai codici indicati a pag. 35 delle istruzioni del modello 730/2018 e cioè:

certificazione-unica

Dati per il modello Redditi 2018

Specularmente a quanto sopra descritto, va ricordato che il comma 6-quinquies sopra evidenziato prevede che le CU contenenti esclusivamente redditi esenti e redditi non dichiarabili mediante modello 730 precompilato possano essere spedite entro il prossimo 31 ottobre 2018 e cioè entro il termine di presentazione del modello 770/2018. Tali fattispecie possono essere desunte utilizzando i codici che integrano i redditi che devono essere obbligatoriamente dichiarati utilizzando il modello Redditi 2018.

Calendario delle scadenze

Schematizzando, quindi, le scadenze riguardanti le Certificazioni Uniche 2018 relative al periodo d’imposta 2017 sono le seguenti:

  • 7 marzo 2018. Entro tale data devono essere inviate all’Agenzia delle entrate tutte le Certificazioni Uniche a eccezione di quelle contenenti esclusivamente redditi esenti oppure redditi non dichiarabili attraverso il modello 730 precompilato;
  • 31 marzo 2018. Entro tale data i sostituti d’imposta devono consegnare ai propri dipendenti ovvero ai percettori di redditi di lavoro autonomo e redditi diversi la Certificazione Unica 2018;
  • 31 ottobre 2018. Entro tale data dovranno essere trasmesse le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti e redditi non dichiarabili attraverso il modello 730 precompilato.

Scarto della Certificazione trasmessa

Qualora la comunicazione trasmessa fosse scartata dall’Agenzia delle entrate, i sostituti (o gli intermediari) devono ricordare di trasmettere nuovamente il file privo di errori entro cinque giorni lavorativi successivi al 7 marzo. Ne deriva che sostituti e/o intermediari potranno trasmettere nuovamente il file relativo alle Certificazioni Uniche 2018 senza che, per tale ritardo, sia comminata alcuna sanzione.

Si ricorda che:

  • se lo scarto riguarda l’intero file tramesso, sarà necessario effettuare un nuovo invio di tutte le Certificazioni.
  • se lo scarto riguarda solo alcune Certificazioni Uniche, sarà possibile effettuare un nuovo invio contenente le sole Certificazioni così modificate.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN