Per gli sportivi aumenta la soglia di non imponibilità

La legge di bilancio 2018 ha apportato delle novità al trattamento fiscale e tributario dei compensi di coloro che percepiscono guadagni a seguito dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche. Chiariamo di cosa si tratta.

Sale da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare delle indennità, dei rimborsi forfetari, dei premi e dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’art. 67, co. 1, lett. m), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 che, dal 1° gennaio 2018, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini Irpef.

L’art. 1, comma 367 della legge n. 205/2017, infatti, ha innalzato l’importo della franchigia delle indennità, dei rimborsi forfetari, dei premi e dei compensi che sono erogati per le attività sportive dilettantistiche.

La modifica della soglia di “esenzione” ha solo comportato l’aggiornamento dell’art. 69, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986, il quale, prima della modifica sopra citata, stabiliva che “le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 67 (sopra illustrati) non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro”.

Si ricorda che i compensi per le attività sportive dilettantistiche per la parte eccedente la franchigia sopra menzionata sono assoggettati:

  • a una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% fino a indennità pari a 28.158 euro;
  • a una ritenuta a titolo di acconto pari al 23% e a una tassazione ordinaria Irpef per la parte eccedente 28.158 euro.

Sotto il profilo reddituale, invece, l’art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986 qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di natura amministrativo-gestionale a carattere non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN