Le compensazioni tra debiti e crediti in F24: regole, controlli, visto di conformità

In questo articolo analizziamo le modalità e le regole di compensazione in F24, con particolare riguardo ai limiti d’importo e alla conseguente apposizione del visto di conformità.

Come compensare i crediti

I crediti che scaturiscono dal modello redditi possono essere utilizzati in compensazione fin dal giorno successivo a quello in cui si è concluso il periodo d’imposta per il quale si presenta la dichiarazione (quindi in caso di modello Redditi 2018, fin dal 1° gennaio 2018) e fino alla scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Crediti Iva di importo superiore a euro 5.000,00

Premesso che per la compensazione verticale Iva – c.d. Iva su Iva – non vi è alcun limite, è con l’art. 3 del DL 50/2017 che è stato previsto che l’eventuale utilizzo in compensazione di importi Iva a credito (annuale o trimestrale) superiori a euro 5.000,00 possano essere utilizzati dal giorno successivo di presentazione della dichiarazione annuale Iva o del modello trimestrale Iva TR.

Il visto di conformità

Se il credito Iva da compensare è superiore a euro 5.000,00 il contribuente deve ottenere il visto di conformità per la dichiarazione Iva ai fini di attestare l’esistenza del credito. In questo caso, il soggetto che appone il visto attesta che i dati inseriti in dichiarazione sono conformi alla documentazione e ai dati inseriti nelle scritture contabili.

Come stabilito dalla Legge 147/2013, art.1 c.574, sono soggette a visto anche le compensazioni orizzontali superiori a euro 5.000,00 che si riferiscono a imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, Irap; il limite va riferito a ogni singolo tributo.

I controlli

Tutti i modelli F24 che evidenziano una compensazione, in caso di persona fisica con partita Iva, vanno presentati mediante Entratel o Fisconline.

Sugli F24 presentati con compensazione l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli; se non superati, il modello F24 viene scartato.

L’Agenzia rilascia:

  1. comunicazione attestante l’acquisizione del file;
  2. se vi è un credito Iva utilizzato in compensazione, una ricevuta di accettazione o di scarto. Lo scarto avviene nei seguenti casi:
  • se l’importo del credito è superiore a 5.000 euro, in assenza di preventiva dichiarazione Iva presentata;
  • se l’importo del credito è superiore a 5.000 euro, in presenza di preventiva dichiarazione Iva presentata priva del visto di conformità;
  • errato/incongruente, in caso di importo compensato superiore a quanto indicato nella dichiarazione.

Lo scorso 28 agosto l’Agenzia ha pubblicato il Provvedimento Prot. 195385/2018 che contiene i criteri e le modalità di sospensione dell’esecuzione degli F24 contenenti compensazioni con profili di rischio.

I criteri di rischio sono definiti in base:

  • alla tipologia dei debiti pagati e dei crediti compensati
  • alla coerenza dei dati esposti in F24
  • ai dati presenti in anagrafe tributaria in riferimento ai soggetti indicati nel modello F24
  • alle compensazioni precedenti
  • al pagamento dei debiti iscritti al ruolo, art.31 c.1 DL 78/2010.

Se in base alle verifiche l’Agenzia rileva che il credito non è stato utilizzato correttamente, invia la ricevuta di scarto indicante le motivazioni dello stesso e i pagamenti si considerano non eseguiti.

Rita Martin – Centro Studi CGN