Quale sostituto indicare nel 730 se il contribuente è in cassa integrazione o in disoccupazione?

In questo periodo di particolare precarietà economica, sono molti i dipendenti che si trovano in cassa integrazione, se non addirittura in disoccupazione. Presentando il 730/2020, quale sostituto devono indicare per aver certezza di ricevere il rimborso?

Analizziamo innanzitutto cos’è la cassa integrazione, quali sono le tipologie previste e da chi sono erogate.

Per cassa integrazione si intende una tipologia di ammortizzatore sociale a sostegno del reddito dei contribuenti che si trovano loro malgrado nella situazione di non poter lavorare; le tipologie sono tre, con regole e procedure diverse:

  1. CIGO: cassa integrazione guadagni ordinaria, alla quale vi ricorrono principalmente le aziende appartenenti ai settori dell’industria e dell’edilizia ed è disposta per un periodo massimo di 13 settimane, prorogabile fino al massimo complessivo di 52 settimane per eventi eccezionali.
  2. CIGD: cassa integrazione guadagni in deroga, attivata in situazioni di particolare crisi che colpisca tutte le aziende; riguarda anche le piccole e medie imprese e gli studi professionali. La CIGD è gestita dalle Regioni e corrisposta direttamente dall’Inps.
  3. CIGS: cassa integrazione guadagni straordinaria, rivolta alle imprese industriali, edili e artigiane che hanno occupato nel semestre precedente la richiesta oltre 15 dipendenti, aumentati a 50 nel caso di imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, che devono gestire riorganizzazioni aziendali.

Detto ciò, quello che riguarda la speciale cassa integrazione Covid-19 si riferisce esclusivamente alle prime due tipologie (CIGO e CIGD):

  • nel primo caso, il sostituto è il datore di lavoro che eroga direttamente la cassa integrazione;
  • nel secondo caso, essendo la cassa integrazione erogata dall’Inps, il contribuente indicherà l’ente quale sostituto nel proprio 730.

Sempre e solo le prime due tipologie sono quelle interessate dai Decreti emanati in quest’ultimo periodo.

In caso di disoccupazione, invece, il datore di lavoro è sempre l’Inps, che eroga l’importo.

Nell’indicazione del sostituto in dichiarazione 730 però deve esser posta particolare attenzione:

  • l’Inps è da ritenersi valido se si è certi che l’erogazione della prestazione è prevista a partire dal 1° aprile in poi;
  • se la prestazione è erogata successivamente al mese di luglio, il 730 va trasmesso dal mese antecedente all’erogazione della stessa, in quanto l’eccessivo anticipo potrebbe provocare il diniego del 730/4 da parte dell’ente.

In caso contrario, presentare un Modello Redditi PF o un Modello 730 senza sostituto.

Rita Martin – Centro Studi CGN