Sospensione dell’attività lavorativa: nuove regole in materia di salute e sicurezza del lavoro

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel cosiddetto Decreto Fiscale (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146), diventano operative le nuove misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Particolarmente rilevante risulta la riscrittura dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tenuto ad adottare un provvedimento di sospensione, qualora riscontri una delle seguenti situazioni:

  • almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, a prescindere dal settore di intervento.

L’INL ha fornito le prime indicazioni in materia con la Circolare del 9 novembre 2021, n. 3, evidenziando innanzitutto come, a differenza della previgente formulazione della disposizione in questione in cui era prevista la possibilità di adottare il provvedimento, vi sia ora l’assenza di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Infatti, in presenza delle suddette condizioni, l’INL è obbligato ad emettere il provvedimento di sospensione.

Gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso, la quale non può essere interrotta, salvo in caso di pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori, soggetti terzi ovvero per la pubblica incolumità.

L’INL ha tuttavia precisato che il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso.

Adozione del provvedimento per lavoro irregolare

La percentuale di lavoratori irregolari che permette l’adozione del provvedimento di sospensione passa dal 20% al 10%.

Ai fini del computo dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo si deve fare riferimento all’ampia nozione di lavoratore ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. art. 2 D.Lgs. n. 81/2008).

Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare non si applica nelle ipotesi in cui il lavoratore risulta l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa).

Inoltre, risulta del tutto ininfluente l’eventuale regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’ispezione ovvero nel periodo di 7 giorni, entro i quali l’Ispettorato è tenuto ad adottare il provvedimento nel caso di irregolarità segnalate da altre Amministrazioni.

Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Le gravi violazioni che legittimano la sospensione dell’attività e che comportano anche il pagamento di una somma in misura predeterminata dalla legge sono riportate nella tabella sottostante.

Ambito di applicazione della sospensione

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Gli effetti del provvedimento saranno pertanto circoscritti alla singola unità produttiva ovvero, con riferimento al settore edile, all’attività svolta nel singolo cantiere, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione.

La sospensione, in alternativa, può essere disposta nei confronti con riferimento all’attività lavorativa prestata dai lavoratori nei confronti dei quali il datore di lavoro:

  • abbia omesso la formazione e l’addestramento;
  • abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

In tal caso, resta fermo l’obbligo di corrispondere al lavoratore il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

Revoca del provvedimento

Nelle ipotesi di provvedimento di sospensione adottato per lavoro irregolare, la revoca del medesimo provvedimento è subordinata:

  • alla regolarizzazione dei lavoratori irregolari, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • al pagamento di una somma aggiuntiva, di importo pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di 5 lavoratori (tali somme sono raddoppiate nel caso in cui, nei 5 anni precedenti l’adozione del provvedimento di sospensione, l’impresa sia già stata destinataria di un provvedimento del medesimo tipo).

Mentre, nelle ipotesi di provvedimento di sospensione adottato in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la revoca della sospensione è subordinata:

  • al rispristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto della prescrizione obbligatoria;
  • al pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nella tabella con riferimento a ciascuna fattispecie. Anche in tal caso le somme indicate saranno raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Fermo restando il rispetto delle condizioni sopra esposte, su istanza di parte, la revoca è inoltre concessa previo pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta (e pagamento dell’importo residuo maggiorato del 5% entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca).

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato