Rigo E57 e decesso del soggetto titolare della detrazione: facciamo chiarezza

Al rigo E57 del modello 730 vengono inserite le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, collegate a spese di ristrutturazione in detrazione. Ma le spese indicate in questo rigo si trasferiscono all’erede in caso di decesso del soggetto che usufruisce della detrazione?

I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale relativo alle spese per l’arredamento (a partire dal 6 giugno 2013), sono individuati indirettamente dal c. 2 art.16 del DL 63/2013, ovvero coloro “che fruiscono della detrazione di cui al comma 1”, ossia i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR di cui al rigo E41.

Le spese di cui al rigo E61 non danno mai diritto al bonus mobili.

In base alla risposta 5.1.7 della Circolare 30/E/2020, il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

L’agevolazione è stata più volte prorogata con questa regola: è possibile acquistare i mobili / elettrodomestici solo entro l’anno successivo alla data di inizio lavori. Non rileva la data di fine lavori: i mobili si possono acquistare anche se la SCIA/CILA è stata chiusa, purché siano rispettati i termini indicati.

Pertanto:

  • per gli acquisti che si effettuano nel 2022 l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2021;
  • per gli acquisti che si effettuano nel 2021 l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2020;
  • per gli acquisti che si effettuano nel 2020 l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2019;
  • nuovo LIMITE 2022: l’importo massimo su cui calcolare la detrazione si riferisce complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e torna a 10.000 euro dal 2022 (limite ridotto rispetto ai 16.000 euro dell’anno precedente);
  • vecchio LIMITE 2021: l’importo massimo su cui calcolare la detrazione si riferisce complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ed è pari a 16.000 euro per il 2021 (limite aumentato rispetto ai 10.000 euro degli anni precedenti).

Se la somma delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici supera l’importo massimo, la detrazione spettante dovrà essere determinata comunque entro i limiti dell’importo massimo.

Decesso del soggetto che usufruisce della detrazione

Con la Circolare 17/E/2015 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione.

In caso di decesso del contribuente e/o passaggio di proprietà dell’immobile non può applicarsi la disposizione di cui al c.8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi e/o acquirenti dell’immobile per i rimanenti periodi di imposta.

In sostanza quindi, in caso di decesso del contribuente (e/o passaggio di proprietà dell’immobile) che sta usufruendo della rateizzazione decennale della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, il bonus non utilizzato, in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi/cessionari per i rimanenti periodi di imposta (e/o agli acquirenti in caso di trasferimento dell’immobile).

Tenuto conto appunto di quanto affermato dalla Circolare n.17/E del 2015, risposta punto 4.6, il residuo di una eventuale detrazione inutilizzata mortis causa del c.d. bonus mobili non si trasferisce mai agli eredi, poiché essa, pur dipendente e derivante da una fruizione della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è considerata dall’Agenzia agevolazione autonoma e personale.

Rita Martin – Centro Studi CGN