730 integrativi codici 1 e 3: come e quando predisporli?

Per correggere la dichiarazione 730 è possibile inviare in certi casi un 730 integrativo. Ma che tipo di correzione è possibile effettuare? Entro quando occorre effettuare la trasmissione?

Come posso rettificare una dichiarazione 730 già inviata all’agenzia delle Entrate?

Le modalità disponibili sono le seguenti, in relazione alla tipologia di correzione da apportare:

  • Presentazione di un modello 730 integrativo:
    • Codice 1 entro il 25 ottobre, in caso di variazioni che comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione ordinaria, o risultato della liquidazione invariato.
    • Codice 2 sempre entro il 25 ottobre, in caso di variazione del sostituto d’imposta rispetto a quello indicato nella dichiarazione ordinaria (prima di procedere alla compilazione deve essere richiesta l’attestazione di scarto del 730/4 da parte del precedente sostituto).
    • Codice 3 entro il 25 ottobre, in caso di contemporanea variazione del sostituto d’imposta e apporto di variazioni che comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione ordinaria (prima di procedere alla compilazione deve essere richiesta l’attestazione di scarto del 730/4 da parte del precedente sostituto).

É possibile inoltre:

  • presentare un modello Redditi Correttivo nei termini entro il 30 novembre 2022 per il modello Redditi 2022 – sia per il caso del minor debito o maggior credito che per il caso di minor credito o maggior debito;
  • presentare un modello Redditi Integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla presentazione della dichiarazione oggetto di modifica (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

730 INTEGRATIVO CODICE 1

Per presentare questa tipologia di dichiarazione, il 730/4 riferito alla dichiarazione ordinaria deve essere stato conguagliato dal sostituto d’imposta.

Variazioni possibili:

  • variazioni che comportano un maggior credito d’imposta rispetto al 730 ordinario del singolo contribuente;
  • variazioni che comportano un minor debito d’imposta rispetto al 730 ordinario del singolo contribuente;
  • variazioni che non comportano alcuna differenza d’imposta rispetto al 730 ordinario (es. modifica dell’indirizzo di residenza).

É possibile presentare questa tipologia di dichiarazione se quella originaria è:

  • 730 ordinario con sostituto;
  • 730 ordinario senza sostituto;
  • 730 ordinario con sostituto: 730 integrativo codice 1 senza sostituto se entro il 25 ottobre il contribuente non ha il sostituto e deve dichiarare le suddette variazioni d’imposta (maggior credito o minor debito);
  • 730 ordinario senza sostituto: 730 integrativo codice 1 con sostituto se entro il 25 ottobre il contribuente ha un sostituto e deve dichiarare le suddette variazioni d’imposta (maggior credito o minor debito).

Questa tipologia di 730 integrativo può essere presentata anche da un CAF diverso da quello che ha presentato la dichiarazione ordinaria oppure se il 730 ordinario è stato presentato dal contribuente con FiscOnLine.

Casi particolari:

  • non è possibile presentare un 730 integrativo codice 1 di un 730 integrativo codice 1;
  • è possibile presentare un 730 integrativo codice 1 di un 730 integrativo codice 2, purché conguagliato;
  • non è possibile presentare un 730 integrativo codice 1 di un 730 integrativo codice 3;
  • la differenza di importo a credito che dovrà essere conguagliata viene indicata nei righi 178 e 179 del mod.730-3.

L’estrazione dei 730/4 dei modelli integrativi codice 1 avviene nei primi giorni di novembre. Per tali modelli 730 il tasto “Annulla/varia” è sempre abilitato fino alla chiusura della campagna integrativi (25 ottobre). Il conguaglio viene eseguito nella mensilità liquidata a dicembre.

730 INTEGRATIVO CODICE 3

Per presentare questa tipologia di dichiarazione, il 730/4 riferito alla dichiarazione ordinaria deve essere scartato o non conguagliato dal sostituto d’imposta precedentemente indicato.

Variazioni possibili:

  • variazioni che comportano un maggior credito d’imposta rispetto al 730 ordinario del singolo contribuente e modifica del sostituto;
  • variazioni che comportano un minor debito d’imposta rispetto al 730 ordinario del singolo contribuente e modifica del sostituto;
  • variazioni che non comportano alcuna differenza d’imposta rispetto al 730 ordinario (es. modifica dell’indirizzo di residenza) e modifica del sostituto.

É possibile presentare questa tipologia di dichiarazione se quella originaria è:

  • 730 ordinario con sostituto;
  • 730 ordinario con sostituto: 730 integrativo con sostituto;
  • 730 ordinario con sostituto: 730 integrativo senza sostituto.

Questa tipologia di 730 integrativo deve essere presentata dallo stesso CAF che ha presentato la dichiarazione ordinaria, oppure può essere presentata se il 730 ordinario è stato presentato dal contribuente con FiscOnLine.

Casi particolari:

  • è possibile presentare un 730 integrativo codice 3 di un 730 integrativo codice 2, purché non conguagliato;
  • non è possibile presentare un 730 integrativo codice 3 di un 730 integrativo codice 1;
  • non è possibile presentare un 730 integrativo codice 3 di un 730 integrativo codice 3.

Non è possibile presentare l’integrativo codice 1 e 3 se la variazione comporta una variazione a credito di una tipologia di imposta ma anche una variazione a debito di una diversa tipologia di imposta. In questo caso va presentato un modello Redditi PF Correttivo/Integrativo. Ovvero, in caso di congiunta, se viene apportata una variazione a credito per il dichiarante e a debito per il coniuge, o viceversa. In questo caso è possibile presentare il 730 integrativo codice 1 inserendo solo le variazioni del dichiarante/coniuge per il quale scaturisce il maggior credito o minor debito e un modello Redditi PF Correttivo/Integrativo per l’altro dichiarante/coniuge per il quale scaturisce il minor credito o maggior debito, ovvero ancora se il 730 ordinario è senza sostituto d’imposta.

L’estrazione dei 730/4 dei modelli integrativi codice 1 e 3 avviene nella prima settimana di novembre. Il conguaglio viene eseguito nella mensilità liquidata a dicembre.

Rita Martin – Centro Studi CGN