Secondo acconto dovuto in sede di dichiarazione, la scadenza è al 30 novembre

Si avvicina la scadenza massima entro la quale è dovuto il pagamento del secondo acconto per l’anno d’imposta 2022 scaturito dalla dichiarazione reddituale. Vediamo quali imposte sono interessate.

Il pagamento del secondo acconto 2022 è determinato in base alle imposte scaturite dalla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2021.

La scadenza del 30 novembre è perentoria e non vi è alcuna possibilità di rateizzazione.

Il versamento riguarda tutte le imposte sui redditi, compresa la cedolare secca.

In linea generale il versamento degli acconti, pari al 100 per cento, è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno supera i 51,65 euro e si paga:

  • in un’unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro (103 euro per l’IRES);
  • in due rate se d’importo superiore a 257,52 euro, la prima a giugno, unitamente al saldo delle imposte da dichiarazione, e la seconda a novembre.

Gli acconti delle imposte sui redditi possono essere calcolati in due modalità:

  • con il metodo storico, secondo il quale il versamento viene effettuato in base all’importo dell’imposta dovuta nell’anno precedente. In caso di redditi costanti o crescenti nel tempo, il versamento degli acconti con il metodo storico consente al contribuente di non dover versare imposta a saldo. Il metodo storico è conveniente se il contribuente ha redditi costanti o crescenti rispetto all’anno precedente;
  • con metodo previsionale, secondo il quale si effettua il calcolo del primo e del secondo acconto delle imposte basandosi sul reddito che si prevede di raggiungere nell’anno in corso. Vi è quindi la possibilità di pagare quanto effettivamente dovuto in caso di reddito finale inferiore a quello dell’anno precedente. Va tuttavia ricordato che in caso di versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto è prevista la sanzione per insufficiente versamento, pari al 30% della maggiore imposta dovuta.

La Legge 97/1977 ha introdotto l’obbligo di versamento di acconti da parte dei soggetti passivi IRPEF (e IRES), con le seguenti modalità:

  1. l’acconto IRPEF per l’anno d’imposta successivo corrisponde al 100% del totale rigo differenza (rigo 60 del 730/3 ovvero rigo RN34 del modello Redditi PF); l’importo così determinato deve essere corrisposto in un’unica soluzione a novembre, se inferiore a 257,52 euro, mentre se superiore o uguale a tale importo l’acconto va ripartito in due rate di cui la prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%. Se l’importo del totale rigo differenza è inferiore a 52,00 euro, NON è dovuto alcun acconto. In caso di dichiarazione 730 congiunta il calcolo dell’acconto è effettuato sul rigo differenza derivante da entrambe le dichiarazioni (somma algebrica delle due risultanze delle dichiarazioni);
  2. l’acconto cedolare secca (rigo 81 del 730/3 ovvero rigo LC2 del modello redditi PF)e dell’imposta sostituiva di cui ai contribuenti forfetari (rigo LM42) per l’anno d’imposta successivo è pari al 100% dell’imposta cedolare secca dovuta per l’anno di riferimento. Le modalità di calcolo sono uguali all’acconto IRPEF;
  3. l’acconto addizionale comunale all’IRPEFper l’anno d’imposta successivo è pari al 30% dell’imposta, ottenuta applicando al reddito imponibile l’aliquota dell’anno d’imposta da determinarsi in base al Comune di residenza al 1° gennaio dell’anno corrente. L’acconto relativo all’addizionale comunale IRPEF, diversamente da quanto previsto per l’acconto IRPEF, viene versato in unica soluzione a luglio (salvo rateizzazione); nulla è dovuto a novembre. Se l’importo dell’acconto è inferiore a 12 euro, questo NON è dovuto;
  4. l’acconto IRES è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del modello Redditi SC 2022 (oppure, per gli enti non commerciali, al rigo RN28 del modello Redditi 2022 ENC). Se l’importo qui indicato non è superiore a 20,66 euro, l’acconto non è dovuto; se il rigo differenza è superiore a 20,66 euro ma non a 257,52 euro, va versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2022; va invece corrisposto in due rate se il rigo differenza è superiore a 257,52 euro pari al:
  • 40% entro il 30 giugno 2022 (o entro il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%);
  • 60% entro il 30 novembre 2022.
  1. l’acconto IRAP segue le stesse regole previste per l’IRES e la misura dell’acconto è infatti sempre pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.

Va ricordato poi che dall’entrata in vigore del D.L. n. 124/2019 sono state rideterminate le modalità di versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi per i soli soggetti ISA, prevedendosi 2 rate di pari importo (pari al 50% ciascuna): per i soggetti diversi le percentuali rimangono fissate al 40% e al 60% rispettivamente per il primo e il secondo acconto.

Rita Martin – Centro Studi CGN