Fatture “messe a disposizione”: attenzione alla presa visione

L’Agenzia delle Entrate, mediante risposta ad interpello n. 435 del 2023, contempla la casistica del mancato recapito delle fatture elettroniche e sottolinea che la detrazione dell’IVA non può avvenire a partire dalla data di loro presa visione nel caso in cui la presa visione stessa venga arbitrariamente protratta.

Il caso esaminato riguarda una società che non ha ricevuto alcune fatture relative al 2021 a causa di problemi del canale telematico, che le ha collocate nell’area cosiddetta di “messa a disposizione”. La società prende visione dei documenti elettronici solo nel 2023, pertanto non opera la detrazione dell’IVA delle fatture né nel corso del 2021, né nel 2022. L’Agenzia delle Entrate ritiene che la presa visione nel 2023 non renda possibile l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta; la società, infatti, dal momento in cui era in possesso delle copie di cortesia ma non dei relativi documenti elettronici, avrebbe dovuto attivarsi per un tempestivo recupero delle fatture elettroniche nella propria area riservata.

Nemmeno la possibilità di una Dichiarazione IVA integrativa viene contemplata; tale facoltà è prevista solo nel caso di fatture ricevute tempestivamente che erroneamente non vengono incluse nella Dichiarazione IVA originaria.

Quando avviene il mancato recapito delle fatture?

La mancata consegna delle fatture elettroniche può verificarsi a causa di problemi tecnici non imputabili al sistema di interscambio (SdI), quali, ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo.

Appurata l’impossibilità di recapito, le fatture vengono rese disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, cosiddetta di “messa a disposizione”, in corrispondenza del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Data la diversa collocazione rispetto ai documenti elettronici che il SdI consegna regolarmente, le fatture “messe a disposizione” sono esposte al rischio di una loro mancata presa visione da parte del soggetto passivo, che non procede pertanto con la relativa detrazione dell’IVA.

Quando nasce il diritto alla detrazione?

La circolare n. 1/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate individua il momento a partire dal quale si può esercitare la detrazione dell’IVA, che viene fatto coincidere con l’esistenza congiunta di due requisiti:

  • il primo di tipo sostanziale, legato all’avvenuta esigibilità dell’imposta, ossia al momento di effettuazione dell’operazione;
  • il secondo di carattere formale, che si traduce nel possesso di una valida fattura d’acquisto.

Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, la prova della ricezione del documento medesimo deve emergere alternativamente dalla posta elettronica certificata, dal servizio “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, da altri sistemi che attestino la ricezione per le fatture non elettroniche (email, posta ordinaria).

Il provvedimento n. 89757/2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate fa esplicito riferimento al caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica non recapitata al soggetto ricevente, specificando che la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco che, in tale casistica, la “presa visione” rappresenta il requisito formale che, congiuntamente con il requisito sostanziale sopra citato, permette la detrazione dell’IVA.

Per fare un esempio, la fattura presente nella sezione “Le tue FE messe a disposizione” che è emessa in data 28/02/2023, ma viene visualizzata in data 15/09/2023, sarà detraibile a partire da Settembre, e non da Febbraio.

Quando termina il diritto alla detrazione?

La già menzionata circolare n. 1/E del 2018 individua inoltre il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, ovvero la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Quest’ultimo, pertanto, sorge dal momento in cui l’imposta detraibile è divenuta esigibile nei confronti del debitore (requisito sostanziale), è subordinato alla ricezione del documento (requisito formale), e può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione IVA.

Riprendendo l’esempio precedente, la fattura presente nella sezione “Le tue FE messe a disposizione”, emessa in data 28/02, visualizzata in data 15/09, potrà essere registrata entro il 30/04/2024 (termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), e la relativa IVA dell’anno sarà detraibile a partire da Settembre, e non da Febbraio.

Cosa succede se non visualizzo le fatture messe a disposizione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA?

Resta da sottolineare che il cedente/prestatore viene informato dal SdI in caso di impossibilità di recapito, ed è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica viene messo a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate; in alternativa, può procedere con la consegna di una copia del documento stesso. In tal caso, la presenza delle copie di cortesia, ma non dei relativi documenti elettronici, potrebbe rappresentare un segnale di mancato recapito da parte del SdI a cui va posta attenzione.

Nel caso in cui una fattura emessa in data 28/02, presente nella sezione “Le tue FE messe a disposizione”, non venga visualizzata entro il 30/04/2024, nonostante sia stata ricevuta entro i termini la relativa copia di cortesia, il recupero dell’IVA successivo al 30/04/2024 non è più praticabile.

Come si può dare prova della data di ricezione della Fattura?

La risposta n. 435 del 2023 dell’Agenzia delle Entrate, mira a salvaguardare il diritto di credito del cessionario/committente in buona fede che riceve tardivamente la fattura e che non è consapevole dell’avvenuta emissione della stessa.

Tuttavia, nel caso in cui il soggetto passivo sia a conoscenza dell’emissione delle fatture, avendo ricevuto le relative copie di cortesia, prende posizione contro quella che ritiene un’arbitraria procrastinazione del momento di presa visione delle fatture conservate in area riservata. Il mal funzionamento del sistema telematico può inoltre essere recuperato mediante l’emissione di autofattura, da esercitarsi entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, nell’ipotesi di mancata ricezione della fattura, come indicato dall’art. 6, comma 8 D.Lgs. 471/1997.
Si ritiene pertanto utile verificare l’eventuale presenza di fatture “messe a disposizione” presso l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e prenderne visione entro un termine congruo al fine di evitare di perdere il diritto alla detrazione dell’imposta.

Silena Stival – Centro Studi CGN