Locazioni brevi: nuovo obbligo relativo alla sicurezza degli impianti (e non solo)

In merito alla disciplina che tratta le c.d. locazioni brevi, la Legge di bilancio 2023 e il Decreto “Anticipi” hanno introdotto dal 2024 alcune specifiche modifiche. Approfondiamo nel presente articolo quelle relative all’obbligo alla sicurezza degli impianti e alla Scia.

Come ricordato anche nei precedenti articoli dei nostri autori (in particolare si vedano La cedolare secca sugli affitti brevi sale al 26% , Decreto anticipi, locazioni brevi e turistiche: obbligo del CIN e le nuove disposizioni dettate dalla Legge 213/2023) e dal DL 145/2023 sono di notevole impatto in merito alla disciplina delle locazioni brevi.

Tra gli obblighi introdotti dal DL 145/2023, all’art. 13-ter c.7 sono introdotti alcuni obblighi in riferimento alla sicurezza degli impianti per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche con locazione breve.

Viene sancito in particolare che:

  • gli immobili gestiti in forma imprenditoriale devono essere dotati dei requisiti di sicurezza degli impianti come da normativa statale/regionale in vigore
  • tutti gli immobili, in ogni caso, devono essere dotati di:
    • dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio
    • estintori portatili esposti visibilmente come normativamente previsto

La mancanza dei requisiti sopra esposti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale/regionale e la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ogni violazione accertata.

Il comma 8 dell’art.13-ter del citato Decreto chi esercita anche tramite intermediario un’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale è soggetto all’obbligo della Scia, la mancata presentazione della quale è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in base alla dimensione della struttura.

Il comma 9 dell’art.13-ter stabilisce che le funzioni di controllo devono essere svolte dai Comuni in cui sono ubicati gli immobili.

Tali disposizioni entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU che attesta l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale informatico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN.

Rita Martin – Centro Studi CGN