Legge di Bilancio: le misure di welfare aziendale per il 2024

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2024, il Legislatore ha introdotto una disposizione derogatoria al regime ordinario dei fringe benefit.
Limitatamente al periodo d’imposta 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Quanto sopra deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986).

Pertanto, rispetto alla disciplina ordinaria viene non solo innalzato il limite di esenzione fiscale e contributivo, che passa dunque da 258,23 euro a 1.000 euro, ma vengono ricompresi in quei beni e servizi che possono essere riconosciuti ai lavoratori anche i valori erogati per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, delle spese per l’affitto della prima casa di abitazione ovvero per gli interessi sul mutuo per l’acquisto della prima casa, secondo quanto indicato dall’articolo 1 commi 16-17 Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Inoltre, il limite esenzione pari a 1.000 euro è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Attenzione: il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Appare qui utile ricordare che sono considerati a carico i figli:

  • fino a 24 anni d’età con reddito non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, nel periodo d’imposta preso a riferimento;
  • con età superiore a 24 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, nel periodo d’imposta preso a riferimento.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione della misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Come già sopra anticipato, la somma erogata ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito, né tantomeno la base imponibile ai fini contributivi.

Tuttavia, in caso di superamento della soglia di esenzione pari a 2.000 o 1.000 euro, a seconda che il lavoratore abbia o meno figli a proprio carico, l’intero valore dovrà essere assoggettato a contribuzione ai fini previdenziali e assicurativi e a tassazione Irpef. L’intera somma concorrerà dunque alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.

Con riferimento, poi, ai soggetti potenziali beneficiari, da una lettura letterale delle disposizioni introdotte, sembra che la misura possa essere applicata ai soli lavoratori dipendenti. Sul punto si attendono, tuttavia, i dovuti chiarimenti da parte degli istituti competenti.

Infatti, si segnala che la Circolare del 1° agosto 2023, n. 23 dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro per il periodo d’imposta 2023, limitatamente a coloro che avevano figli a carico, aveva espressamente esteso l’applicazione della misura anche ai percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Tipologia somme/beni/servizi
art. 51, c. 3 Tuir
Figli a carico? Soglia esenzione fiscale e contributiva 2024
•       premi per assicurazioni extra-professionali (le polizze professionali non sono reddito);

•       ceste natalizie;

•       viaggi premio concessi a singoli dipendenti;

•       auto a uso privato;

•       cellulare a uso privato;

•       vestiti (non attinenti alla prestazione lavorativa);

•       buoni acquisto e carburanti (anche da documenti di legittimazione “valorizzati” come previsto dalla L. 208/2015);

•       energia elettrica concessa ai dipendenti;

•       utenza domestica sistema idrico integrato;

•       utenza gas naturale;

•       spese per affitto prima casa;

•       interessi passivi mutuo prima casa.

NO 1.000
SI 2.000

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato