Detraibili in 730 le spese per gli autoveicoli dei disabili

Autoveicoli, motoveicoli e motocarrozzette per disabili trovano posto nel modello 730.
In questo articolo facciamo il punto della situazione sulla detrazione del 19% per l’acquisto di veicoli per disabili.

La detrazione del 19% spetta con riferimento ad un solo veicolo, sia che si tratti di auto o moto ed a patto che il veicolo stesso sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto disabile. Il limite di spesa ammonta a 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo stesso non sia stato cancellato dal PRA e può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Documenti atti a certificare l’effettivo acquisto ed il sussistere dello stato di handicap
La fattura, (che gode già dell’Iva agevolata al 4%) che si usa per la detrazione della spesa nel modello 730, deve essere intestata al disabile oppure al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile. Nel caso il disabile non sia a carico fiscale, la fattura potrà solo essere intestata a lui.

Occorre poi esibire e/o conservare una copia della patente di guida speciale o la copia del foglio rosa “speciale”, la certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione medica pubblica in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità e la copia della carta di circolazione da cui risulta che il veicolo dispone di dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale.

Modalità di compilazione dei righi del modello 730
Indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo per il disabile e nell’apposita casella, il numero 1 per indicare che si vuole fruire della prima rata.
Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta nel 2008, nel 2009 o nel 2010 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, occorre indicare l’intero importo della spesa così come indicato nel modello 730 relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 ed il numero della rata che si utilizza per il 2011 (modello 730/2012), cioè il numero 2 se l’acquisto è avvenuto nel 2010, il numero 3 se l’acquisto è avvenuto nel 2009 ed il numero 4 se l’acquisto è avvenuto nel 2008.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, ad esclusione dei costi di esercizio come i premi assicurativi e le spese sostenute per l’acquisto di carburanti e lubrificanti.
Queste spese concorrono al raggiungimento del limite massimo consentito di 18.075,99 euro, insieme al costo di acquisto del veicolo.
Nel caso in cui vengano compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per le spese di manutenzione straordinaria, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Casi particolari
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata. Se la cessione del veicolo avviene a seguito di un mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti non è dovuta tale differenza.

In caso di veicolo rubato e non ritrovato dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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