Casi particolari RED: pensioni estere

Anche per la campagna RED2013 – e non potrebbe essere diversamente – l’INPS rileva come obbligatoria l’indicazione delle pensioni estere, cioè le pensioni erogate da Enti previdenziali esteri, anche in presenza di una dichiarazione dei redditi. Riepiloghiamo le principali particolarità.

Nella matricola, la pensione estera viene indicata da uno specifico valore, che varia a seconda delle informazioni possedute dall’INPS, e può valere sia per il titolare che per il coniuge.

Con codice:

  • 0 (Zero): si rileva l’assenza della pensione estera. Significa che l’Ente non è a conoscenza dell’esistenza della pensione estera o che effettivamente il pensionato non ha alcuna pensione estera. Ovviamente se il pensionato la possiede, è obbligato a dichiararla nel RED. Si rammenta che la maggior parte delle pensioni estere vanno indicate anche nella dichiarazione dei redditi, pertanto è necessario prima compilare il 730/UNICO e poi indicare il medesimo importo anche nel RED.
  • 1: rileva la presenza della pensione estera del titolare. Significa che l’Ente è a conoscenza del fatto che il pensionato è titolare di una pensione estera. Obbligatorio indicarla nel RED.
  • 2: rileva la presenza della pensione estera del coniuge. Significa che l’Ente è a conoscenza del fatto che il coniuge è titolare di una pensione estera. Obbligatorio indicarla nel RED nella sezione del coniuge.
  • 3: rileva la presenza di pensioni estere per entrambi. Significa che l’Ente è a conoscenza del fatto che sia il pensionato che il coniuge, sono titolari di pensione estera. Obbligatorio per entrambi indicarle nel RED.

All’atto della compilazione del modello, quindi, è necessario distinguere tra:

  • H1: pensione estera diretta erogata da Ente previdenziale estero;
  • H2: pensione estera ai superstiti, erogata da Ente previdenziale estero, cioè pensione di reversibilità;
  • H3: pensione estera da infortunio sul lavoro, erogata da Ente previdenziale estero. Trattasi di prestazioni erogate a seguito di incidente sul lavoro o per malattia professionale; oppure di pensioni erogate a minatori che hanno lavorato almeno 20 anni nelle miniere del Belgio per i quali è stata ravvisata una malattia professionale; oppure di rendite per malattie professionali concesse dall’Ente pensionistico belga (FDMP – Fond des maladies professionelles);
  • H4: rendita vitalizia o a tempo determinato costituita a titolo oneroso, erogata da soggetti residenti in Stati esteri (cioè previdenza complementare estera);
  • H5: arretrati riferiti ad anni precedenti relativi sia a pensione diretta, che a pensione ai superstiti, erogate da Ente previdenziale estero.

Si sottolinea, infine, che tutte le pensioni estere vanno inserite nel modello RED, anche se non è prevista la loro indicazione né nel modello 730 né nel modello UNICO PF. Un esempio tipico sono le pensioni svizzere, così dette AVS Svizzera, che vanno sempre dichiarate nel RED (al lordo della ritenuta subita del 5%) e mai nella dichiarazione dei redditi 730/UNICO.

Giacomo Forato – Centro Studi CGN