730 precompilato & privacy: ecco le regole del Garante

Il 730 precompilato incassa il parere favorevole del Garante della Privacy, che detta le linee di condotta da rispettare per l’accesso ai dati dei contribuenti da parte di CAF, sostituti di imposta e intermediari abilitati, nonché le misure di sicurezza da adottare per Agenzia delle Entrate e fruitori dei dati. Ecco in dettaglio le regole da osservare per l’utilizzo dei dati contenuti nella dichiarazione precompilata, che si tradurranno inevitabilmente in un maggior carico di adempimenti per gli operatori del settore.

L’Agenzia delle Entrate ha chiesto il parere del Garante sullo schema di provvedimento in cui si prevedeva:

  1. la disponibilità telematica, entro il 15 aprile di ciascun anno, della dichiarazione precompilata riferita ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata, relativa ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  2. la disponibilità della dichiarazione precompilata direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega a CAF, sostituti d’imposta e professionisti;
  3. i documenti e i dati ai quali il contribuente e i soggetti da esso delegati possono accedere sono rappresentati da:
  • la dichiarazione dei redditi precompilata;
  • l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione dei dati inseriti e dei dati non inseriti.

Tra gli oneri detraibili e deducibili sono inseriti:

a. le quote di interessi passivi e i relativi oneri accessori per mutui in corso;

b. i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

c. i contributi previdenziali e assistenziali.

Sono inoltre inseriti i dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente. Nella categoria degli oneri pluriennali figurano le spese per:

d. gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

e. I’arredo degli immobili ristrutturati;

f. gli interventi di risparmio energetico.

Secondo le indicazioni del garante per l’accesso al 730 precompilato, CAF, sostituti d’imposta e intermediari abilitati dovranno:

  1.  trasmettere alle Entrate un elenco dei contribuenti per i quali hanno acquisito la delega a scaricare la dichiarazione indicando, oltre al codice fiscale, anche i dati del reddito complessivo e dell’importo a debito o a credito risultante dal modello dell’anno precedente, il numero e la data della delega, la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente;
  2. istituire un registro cronologico delle deleghe con relativi documenti di identità acquisiti;
  3. nominare uno o più responsabili per la gestione delle deleghe;
  4. rispondere via PEC (posta elettronica certificata) entro 48 ore alla richiesta di documentazione in caso di controlli a campione a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Tra le misure di sicurezza richieste dal Garante per l’accesso ai dati si segnalano le seguenti:

  1. il termine massimo entro il quale sarà possibile l’accesso ai dati è fissato al 10 novembre;
  2. l’accesso ai modelli dovrà esser preceduto dalla digitazione di un codice di sicurezza, il cosiddetto “captcha” al fine di intercettare con il Test di Turing eventuali tentativi di accesso da parte di computer o robot;
  3. il contribuente avrà il diritto di visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali la sua dichiarazione precompilata è stata messa a disposizione.

L’Agenzia delle Entrate, per la sicurezza dei dati dovrà:

  1.  tracciare gli accessi all’Anagrafe tributaria da parte di ciascun CAF, sostituto d’imposta e professionista abilitato;
  2. predisporre strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi ai sistemi telematici, attivando adeguate misure di segnalazione e controllo per individuare comportamenti anomali ed effettuare verifiche periodiche sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate da CAF, sostituti d’imposta e professionisti;
  3. garantire la cifratura dei dati.

Infine, viene richiamata la clausola generale che obbliga sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati a trattare solo dati pertinenti e non eccedenti, con il divieto di divulgazione, diffusione e cessione di tali dati a terzi.

Il 730 precompilato tenta di cambiare il paradigma di azione nonché il ruolo dell’Agenzia delle Entrate, commutandolo da mero ricevitore passivo delle dichiarazioni fiscali a facilitatore attivo di tax compliance. Per il momento non possiamo non rilevare l’appesantimento degli adempimenti in capo ai fruitori dei servizi (CAF, sostituti e professionisti) con la previsione di trasmissioni telematiche da effettuare, registri cronologici da tenere, responsabili da nominare e risposte da fornire entro 48 ore.

A parere di chi scrive, i diritti sulla privacy andrebbero salvaguardati vietando l’accesso indiscriminato agli archivi attraverso misure idonee a intercettare chi effettivamente viola le regole. All’incapacità di intercettare i pochi che violano le norme sulla privacy si contrappongono misure che si traducono, invece, in una serie di ulteriori adempimenti per tutti gli operatori.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN