Sospensione dei pagamenti per Amatrice

Tutti ricordiamo il grave terremoto di quest’estate che ha visto in Amatrice il suo epicentro. Fortunatamente sono stati numerosi gli interventi umanitari sia su iniziativa privata sia da parte dalle forze dell’ordine e degli istituti pubblici. Non da meno è stato il legislatore tributario che, nel suo piccolo, ha voluto contribuire, prevedendo una sospensione dei pagamenti delle imposte con l’intento di agevolare il versamento dei tributi in un termine più ampio rispetto a quelli ordinariamente previsti e senza l’applicazione, pertanto, delle sanzioni e degli interessi. Vediamo più nel dettaglio la disciplina di tale sospensione.

Il riferimento normativo è il titolo quarto del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 intitolato “Sospensioni di termini e misure in materia fiscale”. Riportiamo di seguito, in estrema sintesi alcuni degli importi sospesi previsti dalla norma.

Sono sospesi fino al 31/12/2016:

  • i diritti annuali da corrispondere alle camere di commercio;
  • il versamento dei contributi consortili di bonifica;
  • il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici;
  • le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio;
  • il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche;
  • i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili;
  • l’imposta di bollo da versare alle pubbliche amministrazioni per le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni coinvolti.

Vista l’imminente scadenza del saldo IMU vediamo più in dettaglio la disciplina della sospensione dei tributi locali. Anzitutto si premette che il Ministero dell’Economia e delle Finanze era intervenuto tempestivamente stabilendo già il 1° settembre 2016 che, “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni, di cui all’elenco riportato nell’allegato 1) al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016”. Il termine inizialmente individuato era il 20 dicembre 2016 che per ovvie ragioni è stato modificato dal comma 10 art. 48 del D.L. 189/2016 alla data del 30 settembre 2017.

Il requisito per godere di tale sospensione pertanto è soggettivo: gode del termine dilazionato chi aveva la residenza in uno dei Comuni elencati nell’allegato 1 al decreto ministeriale alla data del 24 agosto, e viene giustamente applicato a tutti gli immobili eventualmente posseduti dal contribuente.

Per chiarire il concetto si fanno due esempi:

Esempio 1

Il contribuente residente nel Comune di Milano possiede un ulteriore immobile sito in Amatrice (distrutto dal terremoto).

Il contribuente non godrà di nessuna sospensione e pertanto dovrà versare l’intera imposta (comprensiva di quella eventualmente dovuta ad Amatrice) entro il 16 dicembre 2016.

Esempio 2

Il contribuente, alla data 24 agosto 2016, aveva la residenza ad Amatrice ed in seguito al terremoto ha trasferito la propria abitazione principale nel Comune di Milano dove possedeva un altro immobile.

Il contribuente godrà della sospensione e pertanto potrà versare entro il termine del 30 settembre 2017 le eventuali imposte dovute (sia per Milano che per Amatrice) senza applicazione di sanzioni e interessi.

Diego Lugo Santarossa – Centro Studi CGN