Imposte già pagate all’estero: detrazione in dichiarazione di successione

È prevista la detrazione dall’imposta di successione dovuta in Italia delle imposte pagate all’estero per la stessa dichiarazione di successione. Chiariamo, attraverso un esempio pratico, il significato di questo principio normativo.

L’articolo 26 del Testo Unico in materia di Successioni (D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990) dispone la detrazione dall’imposta di successione dovuta in Italia, delle imposte pagate presso uno Stato estero (per la stessa dichiarazione di successione), fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni esistenti in tale Stato.

Per determinare l’importo della detrazione spettante dovrà essere calcolata l’imposta di successione che gli eredi pagherebbero in Italia, in relazione ai beni per i quali è stata versata l’imposta all’estero.

Se l’imposta di successione che andrebbe versata in Italia è maggiore o uguale a quella effettivamente versata all’estero, l’intero importo dell’imposta pagata all’estero potrà essere detratto nella dichiarazione di successione presentata in Italia.

Se invece l’imposta di successione che andrebbe versata in Italia è inferiore a quella versata all’estero, dall’imposta di successione potrà essere detratto un importo pari all’imposta che si pagherebbe in Italia.

Si precisa che fa eccezione l’applicazione di trattati o accordi internazionali che prevedono la non operatività dell’esclusione dal tributo. Per tale motivo in presenza di un’imposta pagata all’estero è sempre utile verificare preliminarmente le convenzioni e gli accordi internazionali tra l’Italia ed il Paese Estero in cui si trova il bene.

Un esempio renderà più chiara l’applicazione di tale agevolazione.

Il de cuius Nerone muore lasciando beni mobili per un totale di Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.000.000,00 relativi a beni posseduti in Germania sui quali è stata pagata un’imposta in tale Stato pari ad Euro 80.000,00. Eredi sono Caio e Sempronio, nipoti ex fratre di Nerone, ovvero figli di due fratelli premorti del de cuius.

Per prima cosa è necessario calcolare l’imposta di successione dovuta in Italia su tutti i beni costituenti l’attivo ereditario. L’imposta viene calcolata maggiorando il valore dell’asse ereditario del 10% (quale presunzione di appartenenza nell’attivo ereditario di denaro, gioielli e mobili ai sensi dell’art. 9 comma 2 del TUS) e quindi applicando l’aliquota del 6% (nel caso specifico) per il calcolo dell’imposta di successione.

Il calcolo pertanto risulterà così indicato:

Euro 2.500.000,00 + 10% = Euro 2.750.000,00

Euro 2.750.000,00 x 6% = Euro 165.000,00 (imposta di successione)

Successivamente si dovrà calcolare l’imposta di successione dovuta in Italia per i soli beni per i quali è stata versata l’imposta in Germania applicando la seguente proporzione:

Euro 2.500.000,00 (attivo ereditario) : Euro 165.000,00 (imposta di successione dovuta in Italia) = Euro 2.000.000,00 (beni posseduti all’estero) : x
x =  Euro 132.000,00 (imposta di successione dovuta in Italia per i beni  posseduti in Germania).

Dato che l’imposta di successione dovuta in Italia per i soli beni posseduti in Germania (pari ad Euro 132.000,00) è maggiore dell’imposta di successione effettivamente versata in tale Stato (pari ad Euro 80.000,00), gli eredi potranno godere della detrazione dall’imposta di successione dell’intera imposta versata all’estero. L’imposta di successione che gli eredi saranno tenuti a versare, previo accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, è pari ad Euro 85.000,00 (pari appunto alla differenza tra l’imposta di successione dovuta in Italia di Euro 165.000,00 e l’imposta versata all’estero pari ad Euro 80.000,00).

Sono comunque dovute le imposte ipotecarie, catastali, l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria e gli eventuali tributi speciali per i beni immobili indicati nel quadro B1.

Alessandra Manfè – Centro Studi CGN