Redditometro 2.1: meno statistica, più realtà

Secondo tagliando per il redditometro nella versione rinnovata dalla manovra correttiva del 2010. È stato infatti pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. del 16.09.2015 in G.U.n. 223 del 25.9.2015) con cui sono stati aggiornati gli indicatori di capacità contributiva da utilizzare per gli accertamenti sintetici relativamente alle annualità 2011 e 2012. Segnaliamo ai nostri lettori le novità più significative del nuovo redditometro.

  1. Le spese medie ISTAT sono state escluse dal paniere di rifermento. Si tratta di un passaggio obbligato e pressoché formale visto che la loro inutilizzabilità era già stata sancita precedentemente. Niente più stime ISTAT per desumere il tenore di vita del contribuente e dunque quanto spende nel quotidiano per tutti i beni, da quelli di prima necessità fino a quelli voluttuari. Si tratta di un allineamento alle richieste del Garante della Privacy che, con il parere del 21.11.2013 sul nuovo strumento di accertamento, aveva vietato all’Agenzia delle Entrate di utilizzare le medie ISTAT nella ricostruzione del reddito dei contribuenti. Si tratta, secondo l’Authority, di elementi informativi riferiti a standard di consumo medio familiare privi di un attendibile nesso riconducibile al singolo individuo se non con notevoli margini di errore. La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E/2014, accoglieva i rilievi formulati dal Garante precisando che le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (voci della tabella A del D. M. 24 dicembre 2012), non sarebbero state prese in considerazione nella selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo sintetico.
  2. La seconda novità riguarda l’attribuzione delle spese per elementi certi. Secondo il precedente decreto per la determinazione sintetica del reddito, in presenza di elementi certi riconducili al possesso di determinati beni quali immobili, auto, barche e così via, andava fatto riferimento al maggiore ammontare tra quanto disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quanto determinato considerando le analisi e gli studi socio economici, anche di settore. Secondo il nuovo decreto, invece, per le informazioni relative a questi elementi certi il dato presente in Anagrafe tributaria si considera comunque prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.
  3.  Da ultimo si segnala la precisazione secondo la quale la quota di risparmio accantonata nell’anno verrà utilizzata come elemento indicativo di capacità contributiva solamente se non utilizzata per consumi o investimenti. È una formulazione che non appariva nel precedente decreto del 24 dicembre 2012, che si pone l’obiettivo, per quanto logico e superfluo, di considerare come quota di risparmio ciò che non è stato speso.

Secondo il nuovo decreto la ricostruzione del reddito sintetico viene effettuata tenendo conto di:

  1. spese certe analiticamente tracciate, presenti in Anagrafe o comunicate anche tramite spesometro;
  2. quota di incremento patrimoniale, imputabile al periodo d’imposta al netto di disinvestimenti e mutui e finanziamenti contratti a tal fine;
  3. quota di risparmio formatasi nell’anno, considerando il reddito al netto dei consumi e investimenti;
  4. spese per elementi certi che possono derivare da medie statistiche, salva la possibilità di tracciare le spese.

Non si segnalano novità per quanto concerne il resto del procedimento: il reddito sintetico così ricostruito viene posto a confronto con il reddito dichiarato e uno scostamento superiore al 20%, anche per un solo anno di imposta, comporta l’avvio di un accertamento della posizione del contribuente perché tale scostamento viene considerato alla stregua di un indicatore di evasione. In sede di contraddittorio, il contribuente avrà la possibilità di giustificare la provenienza di tali disponibilità reddituali e patrimoniali nella logica della prevalenza delle circostanze reali e documentate su quelle medie desumibili dall’ISTAT.

Da un punto di vista delle politiche fiscali, il redditometro rappresenta uno strumento ambivalente: di carattere repressivo, in quanto si pone l’obiettivo di recuperare gettito fiscale, ma anche di carattere preventivo, di tax compliance, in quanto mira a incentivare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN