Auto utilizzata dal disabile: ecco quando decade l’agevolazione IVA

È prevista la decadenza dall’agevolazione IVA nel caso in cui si acquisti un autoveicolo destinato ad un soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti e risulti che tale soggetto non sia fiscalmente a carico dell’acquirente. A ribadirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 230 del 12 luglio 2019.

Nel caso di specie, l’interpellante, ad aprile 2018, aveva acquistato un’autovettura per il figlio disabile dichiarando alla concessionaria cedente che il figlio risultava fiscalmente a suo carico, in modo da usufruire dell’aliquota IVA agevolata al 4%. Successivamente, essendosi reso conto che i presupposti per godere dell’agevolazione mancavano, in quanto il figlio non risultava effettivamente a suo carico, il contribuente rivolgeva istanza all’Agenzia delle entrate per capire come sanare l’indebita fruizione dell’aliquota IVA ridotta.

L’Agenzia, dopo aver ripreso brevemente le previsioni di cui al punto n. 31) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 633/72, che prevede che siano soggetti ad aliquota agevolata nella misura del 4% gli autoveicoli adatti per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti ceduti ai detti soggetti, ceduti ai non vedenti, ai sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, ha ricordato che le procedure per l’applicazione dell’IVA al 4% sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986. Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto decreto, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato. Inoltre il successivo articolo 3 del medesimo decreto stabilisce che entro trenta giorni dalla data della cessione, il cedente è tenuto a comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente, la data dell’operazione, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente nonché la targa del veicolo ceduto.

Nella fattispecie rappresentata, l’autovettura acquistata, benché utilizzata per i fini previsti dalla norma agevolatrice, è stata intestata ad un soggetto che non possiede il requisito di cui al citato n. 31) della Tabella A, parte seconda, poiché il disabile non è fiscalmente a suo carico. Pertanto, il soggetto acquirente, non avendo il diritto ad usufruire dell’agevolazione, dovrà versare la differenza tra l’IVA calcolata con aliquota ordinaria e quella erroneamente calcolata con aliquota ridotta. Dal punto di vista procedurale, l’interpellante dovrà provvedere a comunicare la rappresenta assenza di presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente, anche mediante le medesime modalità e con identiche informazioni presenti nell’istanza di interpello in oggetto. Sarà cura dell’Ufficio competente, poi, procedere a recuperare la differenza di imposta non versata, utilizzando il medesimo avviso di liquidazione previsto dalla procedura di cui all’articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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