Sconto parziale in fattura: come posso utilizzare la restante parte?

Nell’ambito del Superbonus, quali sono le opzioni, previste dalla norma, alternative alla fruizione della detrazione fiscale? Si può optare per uno sconto in fattura parziale? In che modo si può utilizzare l’importo residuo? Quali sono gli adempimenti necessari?

In questi mesi abbiamo sentito parlare spesso e volentieri di “Superbonus”, un considerevole vantaggio fiscale introdotto il 19 Maggio con il Decreto Rilancio convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La novità è che l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è elevata a 110%.

In che modo si può beneficiare della maggiore aliquota?

La normativa di favore permette ai soggetti individuati nell’art. 119 di poter scegliere tra le seguenti opzioni:

  • detrazione del 110%;
  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Tali opzioni sono indicate e disciplinate dall’art.121 del citato Decreto e, prima di scegliere, è bene fare una breve riflessione per capire come ottimizzare il beneficio.

Procediamo analizzando punto per punto:

  • La prima opportunità riconosce una detrazione nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in5 quote annuali in relazione all’effettiva capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi; con tale scelta il contribuente non vedrà il riconoscimento immediato del beneficio, in quanto lo stesso è spalmato in un arco di temporale medio/lungo.
  • La seconda opportunità, che rappresenta una delle importanti novità del Decreto Rilancio, permette al contribuente di disporre di un contributo massimo pari all’importo di spesa; quest’ultimo può essere utilizzato appunto come sconto in fattura e il fornitore avrà diritto ad un credito d’imposta di pari importo con la facoltà di cederlo ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  • La terza opportunità consente al contribuente di cedere direttamente un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Si può decidere per uno sconto in fattura parziale?

La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, che fornisce chiarimenti di carattere interpretativo, conferma la possibilità di operare uno sconto in fattura parziale; pertanto, il contributo che ne deriva non è pari all’intero importo di spesa indicato nel documento fiscale.  A questo punto la domanda è: in che modo si può utilizzare l’importo residuo?

L’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 325 conferma che l’ulteriore alternativa, ossia lo sconto parziale, permette al contribuente di effettuare una valutazione di convenienza in accordo con il fornitore e l’importo residuo non utilizzato sotto forma di sconto può essere a sua volta:

  1. fatto valere in dichiarazione con una detrazione di pari importo;
  2. ceduto sotto forma di credito d’imposta.

Facciamo un esempio. Un contribuente che sostiene una spesa di 20.000 €, per la quale gli spetterebbe una detrazione pari a 22.000 € da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, sceglie in accordo con il fornitore l’opzione dello sconto in fattura parziale per 10.000 €. A questo punto il fornitore maturerà un credito d’imposta corrispondente allo sconto applicato, ossia pari a 11.000 € (110% di 10.000), mentre il contribuente potrà scegliere di portare in detrazione gli 11.000 € residui oppure optare per la cessione di un credito di pari importo ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Come precisato dalla stessa Circolare, l’opzione può essere definita in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due e con il vincolo che il primo non sia inferiore al 30% dell’intervento complessivo.

Nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici è data la facoltà agli aventi diritto di scegliere ognuno l’opzione più conveniente; pertanto, non deve essere individuata una scelta comune.

È importante sottolineare che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Quali sono gli adempimenti necessari?

Dato che Decreto Rilancio si affianca alle disposizioni vigenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici, nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici, anche i relativi adempimenti sono quelli già previsti per i sopracitati interventi. Tuttavia, tra le novità indicate nella Circolare n.24/E, vi sono due adempimenti:

  • “ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;”
  • “ai fini del Superbonus, nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.”

Per avere un quadro completo in merito al Superbonus, si consiglia la lettura dell’articolo: Decreto rilancio: approvata detrazione del 110%.

Elisabetta Marsano – Centro Studi CGN