Arriva la conferma anche per il 2012 delle agevolazioni per gli autotrasportatori

Il Comunicato stampa emesso lo scorso 26 marzo dall’Agenzia delle Entrate conferma per il 2012 la  deduzione forfetaria e il credito d’imposta per il recupero di quanto versato al SSN a favore degli autotrasportatori.

L’agevolazione di cui all’art. 66 c.5 del TUIR consiste in una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 66, comma 5 del TUIR prevede una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa relativamente alle spese non documentate, a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi e cioè  “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito“.

Si confermano  anche per quest’anno gli importi già previsti nel 2011 e cioè:

  • per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate, per il periodo d’imposta 2011, pari a:
  • 56 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
  • 92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Le imprese di autotrasporto merci posso usufruire  anche di un credito d’imposta, recuperabile nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo e riguarda le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Il credito d’imposta andrà evidenziato nella Sezione VIII del quadro RU di Unico e potrà essere  utilizzato in compensazione mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 6793.

Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN