L’auto aziendale conviene ancora?

A partire dal prossimo anno cambiano i limiti alle deduzioni dei costi relativi alle auto aziendali (dal 40% al 27,5% e stando al DDL Stabilità al 20%), con la conseguenza che molte società preferiranno l’intestazione delle autovetture direttamente agli amministratori. Tale preferenza è altresì condizionata dalla normativa che riguarda la concessione dei beni aziendali in godimento che implica una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’amministratore per l’attività prestata per conto della società ha diritto a un compenso riconducibile il più delle volte nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che, ai fini fiscali, è considerato reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In casi meno frequenti, il compenso all’amministratore viene inquadrato come lavoro dipendente oppure nell’ambito del lavoro autonomo.

Per svolgere la sua funzione, l’amministratore può avere la necessità di utilizzare un autoveicolo e, nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, si verificano i seguenti casi:

  • l’auto è di proprietà dell’amministratore che addebita alla società il rimborso chilometrico;
  • l’auto è di proprietà della società e viene utilizzata in maniera esclusiva dall’amministratore;
  • l’auto è di proprietà della società e viene concessa in maniera promiscua all’amministratore (uso aziendale e personale).

Il tema considerato impone di precisare il concetto di trasferta che può essere definito nel senso di permanenza temporanea in luogo diverso da quello di normale svolgimento dell’attività sia se effettuata all’esterno del territorio comunale che all’interno dello stesso comune.

I rimborsi chilometrici concorrono a formare la base imponibile dell’amministratore se la trasferta avviene nell’ambito del comune ove si trova l’azienda. Se invece la trasferta avviene fuori dal comune ove si svolge normalmente l’attività lavorativa, i rimborsi chilometrici non concorrono alla formazione del reddito in capo all’amministratore.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  1.  lettera di incarico in cui è indicata la sede dove l’amministratore presta normalmente la sua attività;
  2.  lettera di autorizzazione della società ad avvalersi del mezzo proprio.

La norma fiscale consente la piena deducibilità in capo all’impresa per un importo massimo pari al costo di percorrenza, o alle tariffe di noleggio relative ad automezzi di potenza non superiore rispettivamente, a 17 cavalli fiscali per veicoli con motore a benzina, a 20 cavalli fiscali per autoveicoli con motore diesel. L’eventuale eccedenza risulta indeducibile.

È stato precisato (Ris. Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2011) che per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio al Km calcolato dall’ACI, comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio (assicurazione, tassa automobilistica, quota interessi).

Ai fini IRAP, i soggetti IRES deducono interamente i costi relativi alle autovetture inerenti, secondo i principi contabili, non essendo applicabili i limiti di cui all’art. 164 del TUIR: Tuttavia, se l’inerenza è dubbia, è possibile adeguarsi alle regole del TUIR anche ai fini IRAP (Circ. n. 36E del 16/7/2009 e 39E del 29/7/2009). Gli interessi passivi sui relativi finanziamenti sono indeducibili. Ai fini IRAP le indennità chilometriche rimborsate agli amministratori sono indeducibili.

Il presente confronto viene formulato su un arco di tempo di cinque anni e riguarda il risparmio fiscale conseguibile nelle ipotesi di acquisto dell’autovettura con attribuzione esclusiva all’amministratore e di auto di proprietà dell’amministratore.

AUTOVETTURA INTESTATA ALLA SOCIETA’

 

AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRATORE

 

CONFRONTO FRA LE DUE IPOTESI

Il confronto risente delle condizioni specifiche e quindi va condotto caso per caso. È sufficiente che il numero di Km in un arco temporale di 5 anni sia dimezzato per ottenere valutazioni diverse. L’esempio considerato evidenzia che il risparmio fiscale per la società che si avvale di un amministratore munito di auto propria è ben più consistente di quello realizzabile in caso di intestazione diretta dell’autovettura e concessione in godimento in uso esclusivo all’amministratore. Va aggiunto che l’esempio è stato considerato con una deduzione al 27,50%. Il DDL stabilità intende ridurre ancora tale deduzione al 20% a partire dal prossimo anno (resta all’80% per gli agenti e rappresentanti).

Credo che sia  il caso di fare due conti!

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN