Nuovi decreti maggio 2012 – SCIA spedizionieri

Dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico attuativi del D.L. 26 marzo 2010 n. 59, i quali prevedono nuove modalità d’iscrizione al Registro Imprese e al REA.

Negli articoli precedenti sono stati trattati gli adempimenti per l’attività degli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti di affari in mediazione; in questo articolo tratteremo l’attività degli spedizionieri.

Possiamo definire lo spedizioniere come la figura che fa da intermediario tra il committente ed il vettore. Lo spedizioniere ha un contratto con il committente che lo impegna a occuparsi di tutte le operazioni necessarie alla spedizione e in cambio ha diritto ad un corrispettivo.

Le imprese di spedizione, tramite la procedura di Comunicazione Unica, presentano l’apposita SCIA alla Camera di Commercio della provincia ove esercitano l’attività. Se esercitano l’attività in più sedi o unità locali presentano una SCIA per ciascuna di esse.

Le imprese già attive e iscritte nell’elenco autorizzato alla data del 12/5/2012 devono, entro un anno, aggiornare la propria posizione compilando la sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA per ciascuna sede o unità locale e presentarla tramite Comunicazione Unica alla CCIAA provinciale della sede principale.

L’impresa deve possedere una specifica capacità finanziaria, che attesta nella sezione SCIA dichiarando:

  • per le società: un capitale sociale versato di euro 100.000,00 oppure in caso di capitale sociale versato inferiore ad euro 100.000,00 allegare la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria di importo pari alla differenza tra euro 100.000,00 e il capitale sociale versato;
  • per le imprese Individuali: possesso di immobili o di un deposito vincolato in denaro o in titoli di Stato, per un valore complessivo non inferiore a euro 100.000,00.

L’impresa deve inoltre dichiarare di possedere la licenza o avere fatto richiesta della stessa al Comune e di non essere nella condizione di fallimento.

Presso ogni luogo di attività, l’impresa deve nominare almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell’attività. Tali requisiti vengono attestati compilando la sezione REQUISITI del modello SPEDIZIONIERI. Per i soggetti successivi al primo, si deve compilare per ciascuno un modello intercalare REQUISITI.

Qui di seguito elenchiamo i requisiti morali che devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, dagli amministratori di società di persone (ad esclusione dei soci accomandanti), dagli amministratori e dai legali rappresentanti di società di capitali, dagli amministratori di consorzi e imprese consorziate, e dal preposto:

  • non essere sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
  • non aver subito condanne per delitti contro l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia avvenuta la riabilitazione.

Elenchiamo qui di seguito i requisiti professionali che devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di società e dal preposto:

  • opzione A – aver svolto, attività negoziale intesa alla conclusione di contratti di trasporto con i vettori, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie, ai sensi della Legge 14/11/1941 n. 1442, in qualità di Titolare d’Impresa Individuale, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Consigliere Delegato, Amministratore Unico (SPA, SRL), Socio Amministratore (SNC), Socio Accomandatario (SAS), Dirigente, Quadro, Impiegato di primo livello, per almeno due anni negli ultimi cinque;
  • opzione B – aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali o aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
  • opzione C – avere un titolo professionale riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.L. 206 del 2007, solo per cittadini che hanno conseguito un titolo di studio o esperienza professionale in un paese membro Ue o in un paese terzo.

I requisiti vengono verificati dall’ufficio del Registro Imprese e viene assegnata la qualifica all’impresa. Successivamente, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, viene verificata la permanenza dei requisiti dell’impresa e dei preposti.

In caso venga verificata la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, il Conservatore del registro imprese procede all’inibizione alla continuazione dell’attività e annota la cessazione dell’attività al REA.

Variazioni di attività o di soggetti vanno comunicate entro 30 gg dall’evento tramite la sezione Modifiche del modello Spedizionieri che deve essere sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore della società.

Le imprese estere con sede in uno Stato dell’Unione europea che possiedono abilitazione nel loro paese possono aprire sedi secondarie o unità locali e hanno titolo all’iscrizione nel Registro delle Imprese. Allo stesso modo possono effettuare prestazioni temporanee e occasionali senza stabilire una sede in Italia e quindi senza iscrizione al Registro Imprese.

In ultimo analizziamo i costi dell’adempimento riassumendoli in una tabella (clicca sull’immagine per ingrandire):


La Tassa di Concessione Governativa di euro 168,00 deve essere versata sul c/c 8003 dell’Agenzia delle Entrate, ad eccezione del caso in cui il soggetto è già iscritto nella sezione REA.

È inoltre prevista una cauzione da depositare in sede di inizio attività pari a euro 258,23. Il versamento va fatto alla Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale di Stato e la ricevuta deve essere allegata alla SCIA con indicazione in calce della conformità all’originale. Detta cauzione è svincolabile contestualmente alla denuncia di cessazione al REA, compilando il RIQUADRO SVINCOLO DELLA CAUZIONE nella sezione modifiche del modello Spedizionieri.

Martina Palmisano – Centro Studi CGN