Immobili: indennità per la perdita dell’avviamento

In caso di cessazione della locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo dovuta a cause diverse dall’inadempimento, dalla disdetta o dal recesso anticipato del conduttore, quest’ultimo ha diritto a un’indennità, denominata appunto “indennità per la perdita dell’avviamento”. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Tale indennità consiste in un risarcimento pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; in caso di locazioni alberghiere le mensilità sono 21.

L’importo così determinato spetta anche nel caso in cui il conduttore rifiuti il rinnovo della locazione alle nuove proposte del locatore.

L’indennità quindi non è dovuta in caso di:

  • inadempimento del conduttore;
  • disdetta del conduttore;
  • recesso anticipato del conduttore;
  • procedura fallimentare in corso a carico del conduttore.

Inoltre, l’indennità non è dovuta in caso di attività:

  • che non comportano contatti con il pubblico;
  • professionali e di lavoro autonomo;
  • di carattere transitorio;
  • esercitate in immobili complementari o interni in stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, aree di servizio stradale e autostradale e villaggi turistici.

L’indennità è tassata sia in capo al soggetto erogante (locatore), sia in capo al soggetto percipiente (conduttore).

Locatore:

  • se il soggetto è privato o società semplice, l’indennità erogata diventa onere deducibile al rigo E26 del modello 730 o RP26 del modello UnicoPF (del socio in caso di società semplice);
  • se il soggetto è un imprenditore individuale, una Snc, una Sas o un soggetto IRES si deve distinguere la tipologia di immobile:
    • se si tratta di immobile non strumentale, non è prevista alcuna deduzione;
    • se si tratta di immobile strumentale, l’importo aumenta il costo complessivo dell’immobile  e concorre all’ammortamento annuo.

Conduttore:

  • se è socio di società semplice, l’indennità andrà dichiarata in RM di Unico del socio, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria
  • se è imprenditore individuale, l’indennità andrà dichiarata in RM di Unico per la tassazione separata; se si opta per la tassazione ordinaria, l’indennità costituirà reddito d’impresa
  • se invece si tratta di Snc, Sas o soggetto IRES, essa è considerata componente positivo di reddito in qualità di sopravvenienza attiva e sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

L’indennità è altresì imponibile ai fini IVA in quanto corrispettivo di una prestazione dei servizi (Risoluzione 73/2005).

Rita Martin – Centro Studi CGN