Detrazione ristrutturazione: via di fuga anche per i condomini senza codice fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento  in merito alla detrazione delle spese per interventi edilizi eseguiti in un condominio composto da tre appartamenti (cd. condominio minimo). Ecco una sintesi delle precisazioni.

L’art. 16-bis, co. 1, lett. a), D.P.R. 917/1986 considera agevolabili gli interventi previsti dall’art. 3, co. 1, lett. a), b), c), d), D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e cioè gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo e, da ultimo, quelli di ristrutturazione edilizia.

Sin dall’istituzione dell’agevolazione in esame, in riferimento a tale tipologia di interventi, il Ministero delle Finanze aveva precisato che i relativi documenti giustificativi dovevano essere intestati al condominio e che, relativamente alle modalità di pagamento, il bonifico doveva recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio.

La fruizione dell’agevolazione, quindi, è sempre stata subordinata alla circostanza che:

  • il condominio risultasse l’intestatario delle fatture;
  • l’amministratore o di uno dei condòmini, eseguisse tutti gli adempimenti.

Nella fattispecie oggetto dell’interpello, l’istante ha invece effettuato il pagamento degli interventi edilizi mediante l’apposito bonifico bancario dal proprio conto corrente, indicando il proprio codice fiscale e non quello del condominio.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello, ribadisce la necessità che il condominio abbia il proprio codice fiscale e precisa che per accedere alla detrazione è necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2014, in cui sono state sostenute le spese:

  • sia presentata ad un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio (Mod. AA5/6);
  • sia stata versata dal condominio la sanzione prevista  dall’art. 13, co. 1, lett. a), D.P.R. 605/1973, per l’omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro  103,29, tramite il Mod. F24, utilizzando il codice tributo 8912;
  • il condominio invii una comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio, unica per tutti i condòmini.

Nella comunicazione come sopra individuata, distintamente per ciascun condomino, devono essere indicati:

  • le generalità e il codice fiscale;
  • i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
  • i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli evidenziati interventi;
  • la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
  • le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

In tal modo, ciascun condomino conserverà il diritto a beneficiare della detrazione per le spese per il recupero del patrimonio edilizio e potrà inserire le spese sostenute nel corso del 2014 nel Mod. Unico PF 2015 o, se è stato già presentato il Mod. 730/2015, nel Mod. 730/2015 integrativo.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN