Spese sanitarie detraibili a particolari condizioni o non detraibili

Nella dichiarazione dei redditi, in generale, il contribuente può fruire della detrazione pari al 19 per cento per le spese mediche effettuate nell’anno precedente, personalmente o in favore dei familiari fiscalmente a carico (e in alcuni casi anche non a carico). Ci sono spese, però, che sono detraibili solo se soddisfano determinati requisiti e spese che non sono detraibili. Facciamo chiarezza.

Prescrizione medica

È ammessa la detrazione per le seguenti spese sanitarie purché corredate da prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia:

  • trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria;
  • prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista;
  • cure termali, con eccezione naturalmente delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale.

Situazioni particolari

La detrazione per il sostenimento delle spese sanitarie spetta ai contribuenti a determinate condizioni per:

  • prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia, effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale. Tale intervento, infatti, precisa l’Amministrazione finanziaria, anche se non finalizzato alla cura, mira a correggere almeno in parte una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico. Tuttavia, ai fini della detrazione è necessario che il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento, teso a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta e, inoltre, che la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa per mezzo di personale medico;
  • prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge n. 40 del 2014 nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015. Secondo quanto stabilito dall’Amministrazione finanziaria, la prestazione in esame deve essere effettuata nelle strutture autorizzate e, inoltre, dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità;
  • prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano;
  • conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione prodotta.

Spese non detraibili

Contrariamente a quanto finora riportato, la detrazione non spetta per le spese relative a:

  • conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;
  • circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità;
  • prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie;
  • prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;
  • prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
  • trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti;
  • acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto;
  • frequenza di corsi in palestra, anche se accompagnati da una prescrizione medica.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN