L’ISEE per i benefici Universitari, come cambia lo scenario

La riforma ISEE introdotta dal 1° gennaio 2015 ha apportato, a partire dall’anno accademico 2015/2016, importanti novità in materia di prestazioni per il diritto allo studio universitario, decretando al tempo stesso il definitivo pensionamento del tanto famoso modello ISEEU.

Lo studente che intenda partecipare ai bandi per i benefici per il diritto allo studio universitario (borse di studio, servizi alloggio, ecc.) o richiedere la riduzione delle tasse universitarie sulla base delle condizioni economiche, deve necessariamente presentare all’Ente o Università l’apposita attestazione prevista dalla riforma, ISEE per “prestazioni per il diritto allo studio universitario”.

Tale modello, a differenza di quello ordinario, prevede la compilazione aggiuntiva del modulo MB.2 – quadro C – Prestazioni Universitarie e quadro D, qualora ricorra il caso di genitori non coniugati e non conviventi.

In merito alla definizione del nucleo familiare, oltre le regole ordinarie, sono state sostanzialmente confermati i requisiti già previsti per considerare lo studente “indipendente” rispetto la famiglia di origine: avere residenza esterna alla famiglia di origine da almeno due anni e contemporaneamente avere un reddito da lavoro dipendente e assimilati superiore a 6.500 euro da almeno due anni.

I genitori dello studente non coniugati e non conviventi saranno considerati sempre facenti parte del nucleo dello studente salvo casi particolari (genitore escluso dalla patria potestà, estraneità dai rapporti affettivi ed economici, versamenti assegni di mantenimento, ecc.).

Nel caso in cui ricorrano talune specifiche circostanze, genitore coniugato con altra persona diversa dall’altro genitore o genitore che risulti avere figli con persona diversa dal genitore, il genitore dello studente non convivente nel nucleo è integrato nell’ISEE per il diritto allo studio universitario come componente aggiuntiva, limitatamente ai soli suoi redditi e patrimoni.

È importante ricordare che nella determinazione del c.d. reddito “disponibile”, considerato per la determinazione del parametro ISEE per il diritto allo studio universitario, concorrono anche redditi esenti da imposta quali ad esempio le borse di studio e i compensi per le collaborazioni studentesche percepiti nell’anno 2013. In sede di nuova richiesta di beneficio sarà poi eventualmente l’ente per il diritto a procedere d’ufficio alla sottrazione del valore dal parametro dell’ISEE universitario.

La riforma tuttavia ha evidenziato alcune criticità tuttora oggetto di analisi, quale ad esempio l’impossibilità di determinare l’ISEE per il diritto allo studio universitario per particolari tipologie d’utenti (studenti stranieri, studenti stranieri residenti in Italia senza condizioni di autonomia, studenti italiani residenti all’estero).

In attesa che il MIUR definisca le specifiche operative in merito a tali situazioni, sarà arduo compito delle Università e degli Enti per il diritto allo studio trovare le soluzioni più che possano garantire l’accesso ai benefici a tali soggetti.

Marco Canese – Centro Studi CGN