Compilazione del modello Unico dei contribuenti forfetari: non solo ricavi

La Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) nell’istituire il “nuovo” regime agevolato cd. forfetario ha previsto, fra le varie semplificazioni, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili. Nel modello Unico 2016, però, questi nuovi contribuenti agevolati sono tenuti a fornire una serie di informazioni di carattere reddituale, che di fatto impongono la tenuta della contabilità. Analizziamo di seguito quali sono i dati richiesti per la compilazione del modello Unico da parte di tali soggetti.

Quadro LM Sez. II: ricavi e compensi

L’art. 1, comma 64, Legge n.190/2014 prevede che il reddito imponibile sia determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto in relazione al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

La sezione II del quadro LM, riservata ai contribuenti forfetari, dovrà essere compilata indicando a partire dal rigo LM22:

  • in colonna 1 il codice attività. Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO:
    • se le attività rientrano nel medesimo gruppo, deve essere indicato il codice ATECO relativo all’attività prevalente;
    • se le attività rientrano in differenti gruppi, occorre compilare un rigo distinto indicando il codice ATECO della seconda attività;
  • in colonna 2 il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO indicato in colonna 1;
  • in colonna 3 l’eventuale recupero dell’incentivo fiscale derivante dall’applicazione del comma 3 bis dell’art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. “Tremonti-ter”);
  • in colonna 4 l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti, oltre all’importo già indicato in colonna 3. Per la determinazione dei ricavi o compensi occorre applicare il principio di cassa, sia nel caso di attività di impresa che di lavoro autonomo. In tale rigo non devono essere considerate le plusvalenze da alienazione dei beni strumentali e, per i lavoratori autonomi, l’eventuale contributo integrativo; deve invece essere considerata la rivalsa del 4% addebitata dai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS.
  • in colonna 5 deve essere indicato il reddito relativo all’attività, determinato dal prodotto dell’importo dei componenti positivi e il relativo coefficiente di redditività.

Quadro RS: costi

Nella determinazione del reddito dei contribuenti forfetari non rilevano i costi sostenuti. Vengono tuttavia richiesti alcuni elementi informativi obbligatori, ai sensi dell’art.1 L. 190/2014, commi 69 e 73, che impongono anche a tali contribuenti la rilevazione, o comunque l’individuazione, dei costi sostenuti nell’esercizio.

Il comma 73, infatti, nel disporre l’esclusione per i contribuenti che applicano il regime forfetario dall’applicazione degli studi di settore, ha previsto specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Il nuovo prospetto del quadro RSRegime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”, ha previsto, fra le varie informazioni, l’indicazione di talune tipologie di costi sostenuti.

Riteniamo che, per l’individuazione e la determinazione dei costi da indicare ai righi RS376-RS378, per le attività di impresa, ed ai righi RS380-RS381, per i lavoratori autonomi, i criteri da seguire siano gli stessi dei quadri F e G dei modelli degli studi di settore.

In particolare:

  • RS376 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci = F14 + F15 (ad eccezione delle spese carburanti degli agenti e degli autotrasportatori da indicare nel rigo RS378);
  • RS377 Costo per il godimento di beni di terzi = F18;
  • RS378 Spese per l’acquisto carburante per l’autotrazione = F15 (limitatamente alle spese carburanti per agenti e autotrasportatori) + F16 (limitatamente alle spese carburanti degli altri soggetti);
  • RS380 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica = G07;
  • RS381 Consumi = G08

Rimane da chiarire il trattamento dei costi ad uso promiscuo: si pone infatti il dubbio se nella determinazione degli stessi debbano essere applicate le regole di deducibilità disciplinate dal TUIR, ovvero le regole previste per i contribuenti minimi con deduzione del 50%.

Infine, nel nuovo prospetto del quadro RS, ai righi RS371, RS372 e RS373 viene richiesto di indicare i dati relativi ai redditi erogati sui quali non è stata operata la ritenuta d’acconto all’atto del pagamento. Nello specifico è necessario indicare il codice fiscale del percettore nonché l’ammontare dei redditi stessi.

Elisabetta Simon – Centro Studi CGN