Credito di imposta pubblicità: nuovi chiarimenti ministeriali

C’è tempo fino al 22 ottobre 2018 per richiedere il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali. Riepiloghiamo in cosa consiste l’agevolazione e quali sono i requisiti per poter beneficiare del bonus pubblicità.

Imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali), con una spesa incrementale di almeno l’1% rispetto all’anno precedente sullo stesso mezzo di informazione possono fruire del cosiddetto bonus pubblicità, che consiste in un credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 57-bis del D.L. 50/2017, mentre il Dpcm 16 maggio 2018 n. 90 ha stabilito, nel rispetto della normativa europea, le modalità applicative della misura e le regole per l’accesso al contributo.

Il modello di richiesta agevolativo può essere presentato, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal richiedente il contributo o da una delle società dell’eventuale gruppo societario oppure da un intermediario abilitato.

La finestra per l’invio telematico dello stesso riguardante le spese relative al 2017 e al 2018 si è aperta lo scorso 22 settembre e si chiuderà il prossimo 22 ottobre. In particolare occorre inviare la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e unicamente la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per il 2017.

Invece, le dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti 2018 dovranno essere trasmesse dal 1° al 31 gennaio 2019.

Il sistema restituirà, sempre on line, l’attestazione della corretta trasmissione del modello.

Il “responso” per il 2018 arriverà entro il prossimo 21 novembre: il dipartimento pubblicherà online l’elenco dei richiedenti con l’indicazione dell’eventuale somma teoricamente spettante, in attesa della ripartizione definitiva dei fondi stanziati.

Un successivo provvedimento renderà noto l’ammontare del credito effettivamente fruibile per gli investimenti realizzati negli anni 2017 e 2018.

Sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disponibili ed aggiornate le Faq relative al suddetto credito d’imposta. Le risposte affrontano gli aspetti più importanti e controversi dell’agevolazione.

Ecco qui di seguito alcune tra le precisazioni più rilevanti.

Investimenti pubblicitari pari a zero nell’anno precedente

Se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, non è possibile accedere al credito d’imposta. Di conseguenza, non possono usufruire del tax credit coloro che hanno iniziato l’attività nell’anno per il quale si richiede il beneficio e per coloro che non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell’anno precedente.

Presentazione della rinuncia alla richiesta

La rinuncia, totale o parziale, a una comunicazione di accesso al credito d’imposta, già inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini previsti per la trasmissione della comunicazione, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Pertanto, non avranno effetto le rinunce presentate oltre questi termini.

Tipologie di pubblicità ammesse al tax credit

Non sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute per “altre forme di pubblicità”, come, ad esempio:

  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
  • volantini cartacei periodici
  • pubblicità su cartellonistica
  • pubblicità su vetture o apparecchiature
  • pubblicità mediante affissioni e display
  • pubblicità su schermi di sale cinematografiche
  • pubblicità tramite social o piattaforme online
  • banner pubblicitari su portali on line.

Verifica e calcolo dell’incremento

Per il calcolo dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati sui diversi canali di informazione rispetto all’anno precedente. Tuttavia, è necessario che su tutti i canali la spesa per gli investimenti effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero.

È possibile accedere al bonus anche in relazione agli investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall’altra).

Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili

Per il riconoscimento del credito d’imposta non assume alcuna rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di accesso.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti coloro che hanno correttamente e tempestivamente presentato la comunicazione telematica.

Esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di competenza

Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento delle spese pubblicitarie si applica il principio di competenza (ex articolo 109, comma 2, lettera b, Tuir), in virtù del quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Di conseguenza, non assumono rilevanza il momento in cui viene emessa la fattura o quello in cui è eseguito il pagamento.

Modalità di pagamento delle fatture

Per beneficiare del tax credit è possibile effettuate i pagamenti delle spese pubblicitarie con qualsiasi mezzo di pagamento.

Trattamento fiscale del bonus

Il credito d’imposta concorre alla formazione della base imponibile Irpef, Ires e Irap.

Fabrizio Tortelotti