La disciplina in materia di ACE stabilisce che non rilevano come elemento positivo della variazione ACE le riserve di utili non disponibili. Ma cosa succede se, in presenza di riserve indisponibili nell’anno 2011, in quanto formate con utili derivanti da processi valutativi, vi è stato nel corso del 2012 l’effettivo realizzo di quegli utili (ad esempio incasso di un credito in valuta)? La risposta in questo video, curato dal dott. Mauro Comin.
Lo scorso 20 settembre l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato nella Circolare 35/E una serie di risposte a quesiti posti nel corso del MAP del 31 maggio 2012. Tra i vari argomenti trattati, al punto 2. della suddetta Circolare vengono fornite risposte in materia di redditi da lavoro autonomo.
Con la circolare n. 90 del 27 giugno 2012 l’INPS assume la propria posizione nel rapporto tra imponibile previdenziale e ACE (Aiuto alla crescita Economica). In buona sostanza,  per l’INPS la base imponibile legato al reddito d’impresa su cui calcolare i contributi previdenziali è da considerare al lordo del bonus ACE. E’ una posizione che spiazza gli operatori tributari, in quanto l’interpretazione più diffusa considera L’ACE quale elemento diminutivo del reddito d’impresa. Tale interpretazione ha riflessi diretti sulla base imponibile previdenziale per via del fatto che quest’ultima è strettamente collegata proprio al reddito d’impresa. Ad onor del vero, però, dobbiamo aggiungere che la posizione dell’INPS è coerente con quella già assunta dal medesimo istituto all’epoca della DIT (cfr. circolare n. 102 del 13 giugno 2003) a cui la circolare fa esplicito riferimento.
L’articolo 8 del D.M. 14 marzo 2012 che attua le disposizioni sull’Ace (Aiuto alla Crescita Economica – art. 1, D.L. 201/2011) estende il regime premiale anche alle persone fisiche e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L’obiettivo è quello di incentivare la capitalizzazione delle imprese. L’agevolazione consiste nel ridurre il reddito d’impresa di un importo idealmente corrispondente al rendimento nozionale del capitale proprio investito nell’impresa.
Il D.L. n. 201/2011, all’art. 1, al fine di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, introduce una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi commisurata al nuovo capitale immesso nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dell’imprenditore o di destinazione di utili a riserva. Vediamo come si determina l’importo e la compilazione del modello Unico.
Anche quest’anno, alla vigilia dei primi adempimenti relativi alle dichiarazioni, pubblichiamo alcune di quelle che sono le novità presenti nel Modello Unico che meritano particolare attenzione.
Dal 1° gennaio 2012 nel settore immobiliare diviene imprescindibile l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) che deve comparire negli atti di compravendita e il cui indice deve essere riportato negli annunci commerciali di vendita.
L’aiuto alla crescita economica introdotto dall’art.1 del Decreto 201/2011 (Decreto Monti) decorre già da quest’anno.
Lo sconto sull’incremento di capitalizzazione si può applicare sui versamenti di giugno di UNICO 2012.